L’abuso sessuale su minore è il cattivo o illecito uso della sessualità, anche non caratterizzato dalla violenza esplicita fatta di veri e propri atti sessuali completi, da parte di un partner, conoscente famigliare o genitore su di un bambino o bambina che non sia in grado ancora di comprendere che cosa gli stia succedendo, pertanto non sia in grado di giudicare la brutalità del gesto, la violenza che è insista in esso e quindi di opporvisi.
Un richiamo a quanto stabilisce il nostro codice penale più essere utile, inoltre la decisione della Cassazione che ho di seguito riportato precisa quelle che sono le circostanza rilevante per potersi dichiarare la commissione del reato di violenza sessuale a carico di un minore.
Art. 609-bis – Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
La posizione giurisprudenziale della recente Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 22/07/2013 n° 31290 è nei seguenti termini:
“Non è necessario un vero e proprio contatto fisico, tra carnefice e vittima, per l’integrazione del delitto di violenza sessuale su minore. E’ quanto emerge dalla sentenza 22 luglio 2013, n. 31290 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo compiere condotte idonee e dirette in modo non equivoco a compiere atti sessuali con alcuni minori, consistenti nell’avvicinare i minori e richiedere agli stessi il compimento di atti sessuali.
Sul punto diversi sono i principi in materia richiamati dai giudici della Quarta Sezione. Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato l’argomento della differenza tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, specificando che la nozione di “atti sessuali”, cui fa riferimento l’art. 609 bis c.p., poichè nasce dalla somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente, non può non comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 2941 del 28 settembre 1999 Cc. (dep. 3 novembre 1999), Rv. 215100).
Di conseguenza, non possono qualificarsi come “atti sessuali”, nel senso richiesto dalla norma incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell’esibizionismo, dell’autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del “voyeurismo”), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 23094 del 11 maggio 2011 Ud. (dep. 8 giugno 2011), Rv. 250654; Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 7365 del 18 gennaio 2012 Ud. (dep. 24 febbraio 2012), Rv. 252132).
Se si ritiene quello della “corporeità” elemento necessario per caratterizzare un atto come “sessuale”, ne deriva che non sono tipiche tutte quelle condotte che non coinvolgono il corpo della vittima, in quanto non costretta a “compiere” o a “subire” gli atti sessuali. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità della tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di masturbazione dinanzi ad una minore (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 23094 del 11 maggio 2011 Ud. (dep. 8 giugno 2011), Rv. 250654).
Nel caso di specie “la particolare invasività della condotta, il vero e proprio “accerchiamento” della vittima, correttamente è stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati.
Quanto alla univocità della condotta, essa emerge oggettivamente non solo dal tenore non equivoco delle frasi pronunciate, ma anche dal fatto che gli inviti a consumare gli atti sessuali sono stati accompagnati dalla indicazione di luoghi di consumazione in grado di garantire una sfera di intimità (casa, ascensore, parco)“.
Neppure può essere invocata l’attenuante della minore gravità del fatto. Infatti, come evidenziato dai giudici di legittimità “ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere conto dell’azione effettivamente compiuta dall’agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà” (Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 44416 del 9 novembre 2011 Ud. (dep. 30 novembre 2011), Rv. 251216).”
Indizi utili per capire se un bimbo subisce abusi
Difficilmente un bambino che ha subito un abuso è in grado di raccontarlo ed esprimerlo, perché il dolore è forte quanto incomprensibile e un bambino o un infante non è capace di esprimere col linguaggio ciò che gli è avvenuto.
Gli esperti che hanno a che fare con l’abuso di bambini utilizzano degli strumenti alternativi al linguaggio parlato, più semplici, più mediati e che espongono meno il piccolo a sentirsi responsabile di ciò che gli è accaduto.
Utilissimi sono i disegni, che rappresentano la realtà attraverso dei simboli o delle figure rappresentative, disegnando il bambino fa parlare il foglio al suo posto e quindi lo aiuta a superare il disagio del racconto diretto.
Se poi il bambino o il ragazzo o la ragazza (io mi riferisco solitamente ad un genere per semplificazione ma non dobbiamo dimenticare che le violenza accadono ai bambini quanto alle bambini anche nelle più tenere età.
Ed ora vi lascio alcuni sintomi, indizi elementi che i genitori potrebbero rilevare dal cambiamento di atteggiamento che il loro figlio potrebbe manifestare e che può nascondere un abuso subito da una persona adulta o da un ragazzo più grande.
Va precisato che nessun indizio è sintomo di certezza, ma in caso di dubbio è meglio rivolgersi ad un esperto, in questo caso sarà un medico psicologo che sia un esperto di abusi dell’infanzia (attenzione a chi si spaccia per psicologo ma ha fatto una semplice specializzazione ad esempio nel corso di laurea in lettere o letteratura anni fa quanto era sufficiente per acquisire il titolo, capite bene che le basi della preparazione devono essere solide e con una formazione strutturata), inoltre l’avere esperienza con casi simili è di vitale importanza perché scambiare per fantasticherie una violenza è troppo facile e processi fatti nei confronti di genitori incolpevoli sono pieni i tribunali, aggiungo spesso per colpa di esperti che tanto esperi non erano.
Come ha spiegato Giuseppe Maiolo, psicoanalista, docente di Educazione alla sessualità alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bolzano e autore del libro ‘Attenti al lupo cattivo – Riconoscere l’abuso e proteggere i bambini’: “I segnali, in gergo tecnico, vengono chiamati ‘indicatori, questo vuol dire che non esistono prove certe, ma solo indicazioni, da interpretare sempre con molta attenzione e con l’aiuto di uno specialista. Nessuno di questi, se svincolato dal contesto, ha una validità assoluta”.
Ora riporto comunque questi segnali perché possiate fare attenzione se vengono manifestati dai vostri figli.