Avrete forse sentito parlare del TSO, cioè quel trattamento sanitario di natura obbligatoria a cui la persona non si può opporre, ed il soggetto viene condotto in un reparto del nosocomio di psichiatria.
L’informazione sullo stesso può aiutarci a comprenderne il significato le modalità e le condizioni che prevede come necessarie se non vi sono il TSO decade.
Di seguito riporto un articolo tratto da un sito che si occupa di medicina e che lo descrive molto accuratamente.
Da non dimenticare che se non sussistono i presupposti stabiliti dalla legge, il TSO diventa un fatto penalmente perseguibile per tutti i danni arrecati alla vittima, previa denuncia del fatto, che legittima il soggetto ad richiedere in Tribunale un risarcimento del danno.
TSO significa Trattamento Sanitario Obbligatorio [i], ovvero quando una persona viene sottoposta a cure mediche contro la sua volontà (legge del 23 dicembre 1978, articolo 34).
In pratica, tranne alcune rarissime eccezioni, si verifica solo in abito psichiatrico, attraverso il ricovero (forzato) presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici (SPDC – Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).
Le leggi sul ricovero forzato sono state utilizzate in tutto il mondo per giustificare vari tipi di soprusi: finanziario, sessuale, politico, per profitto commerciale, eredità e addirittura per la sicurezza del governo. Come CCDU crediamo che esse siano una privazione dei Diritti Umani e Costituzionali.
La legge stabilisce che si può attuare il TSO alle seguenti condizioni:
Di fatto il TSO viene messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesione a cose e persone, rifiuto di comunicare con conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e cibo.
Può accadere anche che una persona disturbata psichicamente, un tossicodipendente in crisi di astinenza, un alcoldipendente… assumano dei comportamenti imprevedibili o violenti.
In queste situazioni spesso i familiari conviventi o i vicini di casa, qualora la persona sia in terapia presso uno psichiatra, chiedono aiuto allo psichiatra del servizio, oppure nel caso la persona non lo fosse, chiamano direttamente l’ambulanza e/o i vigili o i carabinieri.
La legge stabilisce anche un’esatta procedura che deve essere seguita al fine di mettere in atto il TSO.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova momentaneamente.
Egli emana l’ordinanza di TSO solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che:
Tutte e tre le condizioni devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico, che può essere il medico di famiglia, ma anche un qualsiasi altro medico e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica (generalmente uno psichiatra della ASL).
La legge non prevede che i due medici debbano essere psichiatri.
Le certificazioni oltre a contenere l’attestazione delle condizioni suddette che giustificano la proposta di TSO, devono motivare la situazione concreta: non devono limitarsi a enunciare le tre condizioni né si devono usare prestampati; in pratica la proposta di TSO deve essere (anche se in breve) motivata.
Ricevute le certificazioni mediche, il Sindaco ha 48 ore per disporre, tramite un’ordinanza, il TSO facendo accompagnare la persona dai vigili e dai sanitari presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura.
In un primo momento la persona viene invitata a seguire vigili e sanitari nel reparto ospedaliero, se si rifiuta viene prelevata con la forza, messa in ambulanza e trasferita al reparto ospedaliero. In teoria la legge fornisce il diritto alla persona di scegliere il reparto dove essere ricoverato.
Nessuno può essere trattenuto contro la sua volontà presso strutture sanitarie o nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura a meno che non sia soggetto ad un provvedimento di TSO.
Il Sindaco ha poi l’obbligo di inviare l’ordinanza di TSO al Giudice Tutelare (entro 48 ore successive al ricovero) per la convalida e il Giudice convalida il provvedimento entro le 48 ore successive (legge 180, art. 3 comma secondo).
Qualora manchi la convalida il TSO decade automaticamente. Il Giudice Tutelare può però anche non convalidare il provvedimento annullandolo.
Quasi mai l’ordinanza del TSO risulta firmata dal sindaco; di solito vi è un Ufficio preposto allo svolgimento della procedura del TSO e un assessore delegato (l’assessore alla sanità; in sua assenza uno qualunque gli altri assessori), che si limita a firmare l’ordinanza.
Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni.
Al termine dei 7 giorni, qualora non sia stata presentata dallo psichiatra del servizio una richiesta di prolungamento, il trattamento termina e lo psichiatra, non per forza lo stesso che ha proposto e convalidato il TSO, è tenuto a comunicare al Sindaco la cessazione delle condizioni richieste per l’internamento.
Il Sindaco a sua volta lo comunica al Giudice Tutelare.
Qualora il trattamento venga prolungato, prima della scadenza dei 7 giorni deve essere comunicata al Sindaco una richiesta motivata di prolungamento. Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta verrà firmata a nome del sindaco o del suo delegato l’ordinanza di prolungamento, provvedendo a notificarla al Giudice Tutelare nelle 48 ore successive. Il Giudice a questo punto convaliderà o meno il provvedimento e lo comunicherà al sindaco. Nel caso di proroga il paziente deve richiedere la notifica (= comunicazione) per evitare di rimanere chiuso in reparto, risultando ora un ricovero volontario.
Una volta venuto meno il TSO per scadenza dei termini la persona può chiedere di essere dimesso in ogni momento e tale richiesta deve essere esaudita .
Durante il ricovero l’unica possibilità che ha la persona di sottrarsi al Trattamento Sanitario Obbligatorio è quella di accettare la terapia.
Capita però il provvedimento di ricovero forzato venga mantenuto, nonostante il paziente accetti la terapia.
Anche se la legge impone il ricovero forzato solo in casi eccezionali, come già esposto sopra, la realtà però è diversa:
Poiché alcuni contestano che questi episodi avvengano o altrimenti affermano che si tratti di rarissimi episodi, in internet potete trovare molte storie che illustrano queste violazioni.
Quando la persona viene ricoverata in Trattamento Sanitario Obbligatorio presso il servizio psichiatrico, i suoi diritti (primo tra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati ed è obbligata a subire passivamente i trattamenti a lei somministrati.
Ma una serie di diritti inalienabili vengono mantenuti:
Anche se la legge prevede che il ricovero forzato debba essere usato solo in casi eccezionali, dopo aver espletato ogni possibile tentativo di entrare in contatto con il paziente, fargli accettare le cure e laddove non è possibile adottare tempestive misure extra-ospedaliere, la realtà è spesso diversa e si verificano varie violazioni e situazioni che ledono i diritti delle persone:
Occorre infine ricordare che la attuale procedura prevista per il TSO, con la sua relativa complessità, diviene di difficile applicazione nei casi ove vi sia una effettiva urgenza di intervento.
A fronte di quanto esposto si evidenziano i seguenti limiti delle attuali procedure e pratiche relative al TSO, con conseguenze inaccettabili e inconciliabili con la salvaguardia dei diritti umani:
[i] articolo tratto dal sito: https://www.ccdu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio
2 Comments
Mi hanno fatto il tso e quando sono passati i sette giorni ho chiesto di essere lasciato andare a casa mi hanno tenuto contro la mia volontà per tre mesi e poi mi hanno trasferito in una clinica privata e sono uscito dopo 15 giorni.
Parli con un avvocato per capire se ci sono gli estremi per fare una denuncia
Marilena