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27/01/2017Il testamento è l’atto con cui il testatore dispone le proprie volontà.
In Italia esistono diversi tipi di testamento, tutti devono avere delle caratteristiche ben specifiche per poter essere validi, anche se il più semplice da eseguire è il testamento olografo, cioè quello redatto dal testatore in modo libero, che però deve avere determinate condizioni.
La disposizione testamentaria olografa per essere valido deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore e rappresenta da sempre la forma più semplice ed economica con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte.
Se la successione si apre con la presenza di un atto scritto dal de cuius (il testatore) si possono anche evitare alcune delle tasse di successione.
Oltre a questo, garantisce al testatore la possibilità di disporre come crede, da solo in totale riservatezza, nella più assoluta autonomia, senza l’intervento di altre persone o l’assistenza di un professionista e senza dover adottare sofisticati mezzi di redazione.
Esso deve essere fatto seguendo alcuni criteri, ma per il resto è semplicissimo farlo, può contenere qualunque volontà, non necessariamente economica, e si ha la possibilità di poter esprimere tutti i pensieri senza alcuna costrizione o critica da parte di alcuno.
Tipi di testamento
In Italia esistono vari tipi di testamento scritto: olografo, pubblico, segreto e speciale. Esiste anche il testamento morale o spirituale che può essere fatto da solo o inserito negli altri testamenti.
Ognuno di tali atti ha caratteristiche diverse, vediamo nel dettaglio quali.
Testamento olografo
Il testamento olografo, previsto dall’art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.
La mancanza di autografia rende infatti la disposizione testamentaria nulla, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza e deve essere noto quanto il nome. La data, infine, deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto.
Qui nell’immagine che segue un esempio di testamento olografo con tutte le condizioni di legge.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico, previsto dall’art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, facendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni.
Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
Testamento segreto
Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dall’art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato, l’atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno.
Tale disposizione testamentaria può essere scritta sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritta dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento.
In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Testamento speciale
I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale, od assimilato, in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest’ultimo, con un efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.).
Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).
Testamento morale
Il testamento morale o spirituale è quell’atto che contiene solo disposizioni morali, pensieri e desideri del testatore ma che non comporta alcuna questione economica o giuridica.
Le disposizioni morali sono quelle che non comportano appunto implicazioni giuridiche agli eredi, ed è quella, ad esempio, del padre che chiede ai figli di stare vicini alla madre per aiutarla nella vecchiaia, oppure osservazioni e richieste per la propria sepoltura.
Chi può fare testamento
Come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento, pubblico o olografo, occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata.
Si tratta di un passaggio fondamentale in particolare per il testamento olografo, proprio perché, non essendo necessaria l’assistenza tecnica del notaio per le fasi di elaborazione e conservazione del documento, il testatore deve agire in autonomia ma nel rispetto di regole e formalità necessarie, perché le sue determinazioni siano validamente espresse e successivamente eseguibili.
Una eventuale sentenza d’inabilitazione non inibisce all’interessato di disporre validamente per disposizione testamentaria anche olografa, così come nulla è stabilito specificatamente per coloro che hanno un amministratore di sostegno; se il Giudice Tutelare non esclude espressamente tale possibilità (o non sia poi riconosciuta un’incapacità di intendere e di volere), il beneficiato può liberamente testare in ogni forma, quindi anche con quella olografa.
Come scrivere un testamento
La legge prevede tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo:
- l’autografia,
- la datazione in relazione al momento in cui il documento viene perfezionato,
- la sottoscrizione sempre e solo per mano del testatore.
Vediamo nel particolare questi elementi basici per avere un atto che sia valido a tutti gli effetti.
Autografia
Per autografia s’intende molto semplicemente la scrittura manuale, per mezzo della quale il testatore formalizza le sue ultime volontà, senza utilizzare mezzi meccanici o elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo.
Infatti l’eventuale utilizzo di strumenti di videoscrittura, del personal computer o il rilievo di una scrittura diversa da quella abituale del testatore comportano l’invalidità del testamento olografo, proprio perché verrebbe a mancare il requisito dell’autografia che definisce, su un piano strettamente giuridico, l’autenticità del documento, quindi la certezza sulla sua provenienza in relazione alla volontà in esso espressa.
Pertanto non è nemmeno consentito che il testatore, ipoteticamente anziano e tremante, si lasci guidare la mano da quella di un familiare o di un caro amico, poiché, nel caso di impossibilità a scrivere, occorre per forza affidarsi ad un notaio per il testamento pubblico.
Quanto al materiale più idoneo per realizzare una scrittura manuale individuale è logico ricorrere a strumenti ed elementi sufficientemente durevoli, che di massima consentano agevolmente sia di riconoscere quell’originalità cui si faceva cenno, sia la materiale conservazione del documento nel tempo.
Chi decide di scrivere una disposizione testamentaria olografa quindi dovrà dotarsi di un foglio di carta di qualsiasi qualità (anche più fogli da numerare, comunque discorsivamente collegati), di una penna o matita dalla traccia indelebile, principalmente per non correre il rischio che qualcuno, a conoscenza dell’esistenza del documento e del luogo di conservazione, magari interessato a diverse disposizioni, possa facilmente cancellarne o modificarne alcuni passaggi ad insaputa del testatore.
Per la sua validità occorre dunque soltanto un foglio bianco su cui scrivere ed una penna, possibilmente a sfera per rendere il lavoro del grafologo più semplice nel caso venisse impugnato e vi sia la necessità di fare una perizia su di esso.
Quando si parla di scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile per ognuno di noi.
Normalmente s’intende che una scrittura manuale sia in corsivo, ma non esiste alcuna norma di legge che vieti la redazione di un testamento olografo con caratteri in stampatello, qualora lo stampato sia una modalità normale di scrivere del testatore.
In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, precisando in buona sostanza che non prevale una forma di scrittura sull’altra, essendo soltanto necessario, che il testo perfezionato sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore e spesso anche la scrittura in stampatello può essere personale e abituale come la scrittura in corsivo.
Può capitare che il testatore decida di dichiarare le proprie, ultime volontà con una lettera indirizzata ai suoi successori o ad un terzo, trattenuta per un recapito successivo da affidarsi a persona di fiducia o subito inviata; in entrambi i casi dovrà trattarsi di una missiva che rispetti le forme previste per il testamento olografo e che esprima la chiara volontà di disporre dei propri beni, non essendo sufficiente una semplice e vaga intenzione o progetto di testamento.
La datazione
Al testamento olografo deve anche essere apposta una data (prima o dopo la sottoscrizione non ha importanza), che non lasci incertezze sulla collocazione temporale dell’atto, ossia sul momento in cui esso viene scritto e firmato.
Dovranno quindi essere indicati giorno, mese e anno, ma può essere anche essere indicato un riferimento temporale non classico, comunque certo, perché proprio di una ricorrenza o celebrazione tipo il Natale con l’anno specificato.
La funzione della data è certamente essenziale anche nella forma testamentaria in esame, perché indica il momento esatto in cui viene scritto l’atto, consentendo prima di tutto di verificare se in quel particolare momento il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e volere e altresì di verificare, in presenza di più testamenti nel tempo, quale sia l’ultimo, capace di sostituire i precedenti.
La mancanza della data determina pertanto l’annullabilità del testamento olografo.
La data incompleta, una data erroneamente apposta e infine una data falsa sono ipotesi affini e forse anche più frequenti dell’assenza vera e propria di una qualunque datazione dell’atto.
In particolare la data falsa (ossia non apposta dal testatore ma da altri) e la data erronea (una data sbagliata) non costituiscono di per sé causa d’invalidità del testamento, perché peraltro, se l’indicazione non è apertamente improbabile (ad esempio, il 29 febbraio riferito ad un anno non bisestile, oppure l’anno impossibile perché dopo il decesso) o visivamente diversa rispetto agli abituali caratteri del testatore, nessuno tra gli eredi potrebbe accorgersi della sua falsità.
Solo chi ha un interesse giuridico a contestarne la veridicità può allora proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l’onere della relativa prova, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa.
In altri termini, contestando la veridicità della data di un testamento olografo, è necessario attivare un giudizio con il quale si accerti la difformità lamentata, a tal fine fornendo al giudice le prove di una falsificazione operata da terzi o dell’errore materiale in cui è incorso il testatore magari anche solo per distrazione.
Solo la data erroneamente apposta tuttavia potrà essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre o ricavare dalla scheda testamentaria.
La data ha inoltre un’altra importanza: in caso di più testamenti si stabilisce come valido l’ultimo fatto, e qui la data ha valore assoluto.
La sottoscrizione
Infine il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore, che in tal modo attesta la propria identità e paternità del documento senza alcuna possibilità di equivoco.
Il testatore deve firmare con nome e cognome (anche con un soprannome o pseudonimo conosciuto) o anche semplicemente con l’espressione tipica di un legame affettivo (ad esempio “il vostro papà” in un testamento redatto in forma di lettera ai propri figli), che sempre però non lasci dubbi ai destinatari circa l’identificazione dell’autore.
Cosa deve contenere
Ogni tipo di testamento, quindi anche quello olografo, può contenere a favore di soggetti ben identificati disposizioni di carattere patrimoniale e disposizioni di carattere non patrimoniale, quali ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale o la riabilitazione dell’indegno a succedere (ossia di chi abbia tentato di uccidere il testatore o un suo familiare stretto).
Una dichiarazione testamentaria è un atto che la legge definisce “illimitatamente revocabile”, perché fino all’ultimo giorno della propria vita il testatore, mentalmente lucido quindi capace d’intendere e volere, può semplicemente cambiare idea e modificare le disposizioni in precedenza rese.
Autonomia e libertà tuttavia non possono essere espresse attraverso determinazioni contrarie alle norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Quanto alle proprie sostanze la possibilità di disporne deve essere limitata ad una parte dell’intero patrimonio (cd. quota disponibile), poiché la legge riserva altra quota dell’intero agli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), ai quali viene attribuito il merito di un legame affettivo con il loro caro e il privilegio di una continuità ristretta all’ambito familiare della titolarità dei beni di famiglia.
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6 Comments
Lei afferma: “è buona precauzione fare il testamento in due o più originali”.
Nel caso in cui il testatore redige due originali di cui l’uno non è la fotocopia dell’altro ma, anzi, afferma una cosa diversa e le persone a cui i due originali erano affidati ne pubblicano uno solo, quello più conveniente, come si fa a sapere cosa conteneva l’altro se chi ne era in possesso non lo pubblica?
In pratica se in un testamento si cita l’esistenza di un secondo originale e questo non viene pubblicato, non decade anche quello pubblicato?
Non so se sono stato chiaro.
Buongiorno Giuseppe,
per essere tutte parimenti valide le copie in originali dello stesso testamento devono avere tutte il medesimo uguale contenuto, anche una piccola variante li rende diversi, in tali casi è valido quello fatto per ultimo, tenendo conto della data.
Nel suo caso si faceva riferimento a due testamenti diversi perché il secondo andava a dettagliare quindi a completare il primo? o erano semplicemente diversi ognuno con una sua propria validità? in tal caso vale sempre l’ultimo ed è quello che deve essere pubblicato, inutile la pubblicazione del precedente se ormai non ha più valore, certo è che tutti gli eredi, sopratutto se leggittimari hanno il diritto di conoscere entrambi i testamenti per verificarne la validità in base alla sucessione di redazione.
Altra precisazione è se nel testamento vi era la condizione di pubblicarli entrambi, allora tale volontà deve essere fatta (il motivo ovviamente si può scoprire soltanto leggendo e confrontando le disposizioni) e chi detiene gli atti di ultima volontà ha l’obbligo di eseguire la volontà del defunto, a meno che ci sia sotto qualcosa di sospetto, perché lei mi parla della pubblicazione del testamento più conveniente agli eredi chelo hanno pubblicato, in questo caso se vi era una condizione non osservata dal testatore, attraverso la distruzione del primo testamento “meno conveniente” per non far conoscere il contenuto, tali eredi hanno violato la volontà del testatore e quindi se introvabile il primo o distrutto quello pubblicato può essere annullato.
TEnga conto che se non vi sono condizioni espresse che richiedono la pubblicazione di entrambi vale sempre l’ultimo, ma per sapere qual’è bisogna conoscere il contenuto di entrambi.
Spero di averla aiutata, nel caso può contattarmi per maggiori chiarimenti
Marilena Cremaschini
Buonasera Marilena; le spiego brevemente il ns. caso. Nel 2016 muore una zia senza eredi diretti che lascia testamento olografo in cui designa come eredi i suoi cognati, mio padre e mia zia. Il testamento viene portato da un notaio che lo pubblica e poi viene fatta la successione. La banca liquida le quote. Si passa alla vendita dell’immobile. Al momento del rogito, il notaio rogitante scopre un inghippo. La data del testamento olografo è post-mortem, quasi sicuramente per un errore della zia. Il notaio blocca il rogito. Cosa possiamo fare? Premetto che nessuno ha impugnato il testamento, né vi è alcuno che può farlo, perché non vi erano altri parenti tranne alcuni nipoti, miei cugini i quali non hanno nulla da eccepire. Grazie.
Buonasera Andrea, premetto che il notaio, in qualità di pubblico ufficiale che può attestare in un atto solo quanto è veritiero, non poteva far altro che rilevare l’inesistenza del testamento in quanto mancante di uno degli elementi fondamentali che ne condizionano la sua validità e quindi anche possibilità di procedere con una successione testamentaria.
I casi per risolvere la questione sono soltanto due:
1) o il notaio vi permette di pubblicarlo comunque, convincendosi attraverso una dichiarazione da parte di tutti gli eredi possibili, che il testamento era effettivamente redatto dal de cuius e che contine le sue ultime volontà e che quindi tutti gli eredi accettano il testamento come atto valido, seppur riconoscano che vi sia un errore meramente materiale nella sua redazione, cosa che avrebbe potuto già proporvi e se non l’ha fatto dubito che riusciate a convincerlo…
2) oppure adire il tribunale affinché confermi la validità del testamento nonostante il mero errore materiale, in tal caso vi sarà utile una perizia grafologica che attesti la paternità dello scritto in capo al testatore.
Quest’ultima via, come tutte le cause, è costosa, richiede anni di attesa, sempre che vi dia ragione…. le decisioni della magistratura sono la cosa più aleatoria che esista, purtroppo.
Il mio consiglio spassionato è quello di provare a convincere il notaio, anche mostrando una perizia, che il testamento è valido ed appartiene alla mano del testatore, magari fornendo anche una perizia grafologica che lo confermi, in modo tale che si pubblichi, altrimenti dovreste aprire una successione intestata che tra l’altro costa, in tasse, molto di più ed applica le disposizioni di legge anziché le volontà della zia.
Provare a risolvere la cosa in tal modo è la via più facile, veloce e meno costosa, anche interpellando un altro notaio.
Se avete bisogno di una perizia sono a vostra disposizione (contattatemi via mail: info@marilenacremaschini.it), ma prima è meglio assicurarsi che il notaio vi dia poi la possibilità di pubblicare il testamento, anche con tutte le garanzie che fornite (perizia + dichiarazione degli eredi dell’accettazione del testamento senza contestazione).
Spero di essere stata d’aiuto
Marilena
Buongiorno dottoressa Cremaschini, nel caso di testamento autografo, redatto in una sola copia, in cui la data sia stata però palesemente scritta da altri, sussiste la possibilità di annullabilità? Grazie
Buongiorno Luigi, le rispondo subito.
Nel testamento manoscritto la data è importantissima, come gli altri elementi obbligatori per legge, perché fissa il momento storico in cui l’atto di ultima volontà acquista valore ed efficacia, superando ogni precedente atto ma non quelli successivi.
Ora in caso di contestazione, per far valere la validità dell’atto, occorre dimostrare che tale effetto può essere superato da altri elementi, quali ad esempio il fatto che non esistano altri testamenti e che non vi siano dubbi sulla paternità dello scritto.
Il problema sorge se sono stati redatti più di un testamento, perché viene meno la certezza di quale prevalga.
Spero di esserle stata utile
Marilena